Accordo ABI-Associazioni dei Consumatori per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie
Con l’intento di ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà e tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015, ABI e 10 associazioni dei consumatori hanno siglato il 31 marzo 2015 un accordo per la sospensione della sola quota capitale dei finanziamenti a medio e lungo termine alle famiglie.
Entro il 31 luglio 2018 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo, di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che versino in difficoltà al verificarsi, nei due anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione, di uno dei seguenti eventi:
- perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del c.p.c.;
- morte;
- handicap grave o condizione di non autosufficienza;
- sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG, CIGS, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).
Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i clienti titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi in cui ricorra l’evento di cui alla predetta lettera d.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’ABI.