Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa
Il “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa” è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dall’art. 1, c. 48, lett. c), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge Stabilità 2014). Attraverso il “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa”, lo Stato rilascia garanzie, a prima richiesta, dirette esplicite, incondizionate ed irrevocabili, per l’accensione di mutui fondiari:
- di ammontare non superiore a € 250.000, erogato in unica soluzione;
- destinati all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento (da costruttore), site sul territorio nazionale, non rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e prive delle caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
La garanzia del Fondo è concessa in via generale nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, del mutuo ipotecario ed è efficace, in via automatica, a decorrere dalla data di erogazione del mutuo.
È prevista, pertanto, l’esclusiva garanzia ipotecaria sull’immobile, oltre ad eventuali garanzie assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. È fatto preciso divieto alla Banca di chiedere garanzie aggiuntive, incluse eventuali fideiussioni.
La Legge n. 207 del 30.12.2024, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (cd. Legge di Bilancio 2025), ha disposto che dal 1° gennaio 2025 l’accesso al “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa” è riservato esclusivamente alle seguenti categorie:
- Giovani coppie, coniugate o conviventi more uxorio da almeno due anni, in cui uno dei componenti non abbia superato i 35 anni;
- Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
- Giovani che non hanno compiuto 36 anni di età;
- Nuclei familiari con almeno 3 figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a € 40.000 annui;
- Nuclei familiari con almeno 4 figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a € 45.000 annui;
- Nuclei familiari con almeno 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a € 50.000 annui.
È stata altresì prevista la proroga fino al 31.12.2027 della possibilità di ottenere una garanzia elevata all’80% se il mutuo richiesto presenta anche un rapporto tra l’importo del finanziamento ed il prezzo d’acquisto (comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%. Per i nuclei familiari anzidetti, la garanzia del Fondo può essere innalzata, rispettivamente:
- fino all’80% della quota capitale;
- fino all’85% della quota capitale;
- fino al 90% della quota capitale.
Inoltre, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2027, la garanzia elevata può essere riconosciuta, ricorrendone le condizioni, anche nei casi in cui il TEG sia superiore al TEGM, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.
Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.
Chi può farne richiesta
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Come fare domanda
La domanda di ammissione alla garanzia del “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa” deve essere presentata alla Banca utilizzando la modulistica disponibile sul sito di CONSAP ed allegando la dichiarazione ISEE, ove richiesto.