Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa
Il Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (di cui all’art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007) consente ai mutuatari, che dimostrino di non essere in grado di sostenere l’impegno finanziario assunto, di richiedere alla Banca la sospensione del pagamento delle rate di rimborso per non più di due volte nel corso dell’esecuzione del contratto e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.
La sospensione è operativa relativamente alla sola quota capitale, che sarà accodata al piano di ammortamento, ed ad una parte della quota interessi, riferibile al parametro di indicizzazione, che sarà oggetto di rimborso da parte del Fondo.
Rimane, pertanto, a carico dei mutuatari la parte della quota interessi delle rate sospese non rimborsata dal Fondo, da pagare alle scadenze contrattualmente convenute.
I principali requisiti richiesti per l’accesso sono, tra gli altri, un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) dell’intero nucleo familiare non superiore a 30.000 euro e la titolarità di un mutuo, erogato per un importo non superiore a 250.000 euro, destinato all’acquisto di un immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.
A ciò si aggiunga il verificarsi, in capo al mutuatario o ad uno solo dei mutuatari in caso di mutuo cointestato, di uno dei seguenti eventi nei 3 anni precedenti alla presentazione della domanda di sospensione:
- perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del c.p.c.;
- morte;
- handicap grave o condizione di non autosufficienza.
Maggiori informazioni sono disponibili sui siti della Consap e del Dipartimento del Tesoro.
Le condizioni contrattuali sono indicate nel documento "Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori" messo a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet, e nel documento “Prospetto informativo europeo standardizzato”, che sarà consegnato al cliente prima della conclusione del contratto. La concessione del finanziamento è rimessa alla discrezionalità della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.