Sospensione delle rate di mutui e finanziamenti delle Imprese per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali in Emilia-Romagna

Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61 “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.”  

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L’art. 11, comma 1 lettera c), del Decreto Legge sopra richiamato (di seguito, per brevità, “Decreto”)  prevede che per le società o le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al Decreto, è sospeso dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, “il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario  erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.

Al riguardo si informa la Spettabile Clientela che la Banca sta effettuando tutti gli adempimenti operativi necessari al fine di dare attuazione alla predetta disposizione.

 

QUALI SONO I SOGGETTI E I RAPPORTI INTERESSATI?

Le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al Decreto (riportati in calce al presente avviso) titolari di mutui e finanziamenti con piano di rimborso rateale di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA?

La sospensione del pagamento delle rate (comprensive di quota capitale e interessi) prevista dalla norma sopra richiamata opera automaticamente, senza necessità di una richiesta del cliente e senza applicazione di sanzioni e interessi.

La predetta sospensione automatica:

  • riguarda le rate in scadenza nel periodo 1° maggio-30 giugno 2023, salvo eventuali proroghe/variazioni di tali termini;
  • non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;
  • non comporta in alcun modo novazione del contratto di finanziamento e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto stesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 11 del Decreto “Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.”.

 

È POSSIBILE RINUNCIARE ALL’APPLICAZIONE DELLA MISURA?

I clienti titolari di finanziamenti interessati dalla misura di favore di cui sopra che intendano eventualmente rinunciare all’applicazione della stessa possono farlo rivolgendosi nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il …………. alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto di finanziamento al fine di perfezionare la rinuncia.

In tal caso, il rimborso del finanziamento prosegue regolarmente secondo il relativo piano di ammortamento concordato.

Ti aspettiamo in Filiale per qualsiasi necessità di chiarimento.